Molte sono le associazioni, registri e federazioni che riuniscono gli abusivi, creando FALSE GARANZIE.

Ricorda: solo lo Psicologo(Albo A) il Dottore in Tecniche Psicologiche (Albo B) regolarmente iscritti all’Ordine possono svolgere attività di counseling psicologico.

Per verificare l’iscrizione di chi svolge attività di Counseling Psicologico vai sul sito: www.psy.it
È un atto di civiltà segnalare i soggetti che svolgono l’attività di counseling psicologico senza l’iscrizione all’Ordine.

Il referente legittimo per la tutela della professione è l’Ordine di riferimento, così come sancito dalla legge 56 del 1989, all’articolo 12. In modo particolare, il suo compito è duplice: deve vigilare sulla tutela del titolo professionale, affinché non sia “dichiarato” in modo illegittimo da parte di coloro che non hanno seguito un preciso e riconosciuto percorso di formazione e deve agire nell’interesse degli iscritti perché sia impedito l’esercizio abusivo della professione.

Gli eventuali casi di esercizio abusivo devono essere segnalati all’Ordine degli Psicologi.